Marcatura CE: Il passaporto europeo per i prodotti

La marcatura CE consente la libera circolazione dei prodotti che dispongono di una norma armonizzata di applicazione nel Mercato Unico Europeo.

Accesso al Mercato Europeo

Per poter commercializzare nello Spazio Unico Europeo, il fabbricante di prodotti coperti da una norma armonizzata (o il suo rappresentante autorizzato) deve emettere una Dichiarazione di Prestazioni (DoP) e apporre il logo CE sul prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

La certificazione CE, o certificazione europea, consiste in un processo di valutazione della conformità, nel quale possono intervenire organismi notificati di certificazione come AENOR. Attraverso questo processo, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato si assumono la responsabilità delle prestazioni dichiarate e della conformità ai requisiti del marchio CE.

Come certificato di conformità europeo (CE), deve rispettare i criteri stabiliti dalle Direttive o dai Regolamenti Europei applicabili (tramite le norme tecniche EN, norme europee, se del caso) per la libera commercializzazione del prodotto. Quando un Organismo Notificato (ON) partecipa alla fase di controllo della produzione, il suo numero di identificazione deve essere indicato accanto al marchio CE. Nel caso di AENOR, il suo numero di Organismo Notificato è 0099.

I prodotti del settore elettrico, ad eccezione dei cavi, sono considerati in modo diverso, poiché non richiedono l’intervento di un Organismo Notificato per poter riportare il logo CE. In questo caso, la piena responsabilità del rispetto dei requisiti essenziali ricade esclusivamente sul fabbricante o sul primo distributore nell’Unione Europea.

AENOR è notificato per la seguente normativa europea sull'armonizzazione:

  • REGOLAMENTO (UE) 305/2011 – Prodotti da Costruzione

  • DIRETTIVA 2014/90/EU – Marine equipment

  • DIRETTIVA 2014/68/EU – Attrezzature a Pressione

  • DIRETTIVA 2014/33/EU – Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori

  • REGOLAMENTO (UE) – 2016/424 - Impianti a fune

  • REGOLAMENTO (UE) – 2016/425 – Dispositivi di protezione individuale

  • REGOLAMENTO (UE) – 2016/426 – Apparecchi che bruciano combustibili gassosi

  • L'elenco delle norme armonizzate applicabili per la marcatura CE può essere consultato (in inglese) sul sito web della Commissione europea

AENOR Logo

Prodotti certificati da AENOR con marcatura CE

AENOR è Organismo Notificato per diverse Direttive e Regolamenti europei che richiedono la certificazione CE per poter commercializzare nel Spazio Economico Europeo i prodotti soggetti:

Prodotti da costruzione

Il fabbricante o il distributore di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata, conformemente al Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (RPC – Construction Products Regulation, CPR), o il suo rappresentante autorizzato, devono emettere una Dichiarazione di Prestazioni e apporre il logo CE sul prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.
I prodotti da costruzione per i quali AENOR offre la certificazione CE.

Ascensori

I componenti di sicurezza degli ascensori e gli ascensori installati devono rispettare i criteri tecnici stabiliti dalla Direttiva 2014/33/UE.

Marcatura CE delle macchine

La marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità CE garantiscono la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo. La commercializzazione delle macchine e dei loro componenti di sicurezza può richiedere la presenza di un organismo notificato come AENOR che rilasci un certificato di esame CE di Tipo, secondo l'Allegato IX, o che attesti la Garanzia di qualità totale (progettazione, fabbricazione, ispezione finale e prove), secondo l'Allegato X della Direttiva. 

Caldaie ad acqua calda

Le nuove caldaie ad acqua calda alimentate da combustibili liquidi o gassosi devono rispettare i criteri tecnici stabiliti dal Regolamento (UE) 813/2013 della Commissione, che attua la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Parte del processo di valutazione della conformità a questi requisiti è definita nella Direttiva 92/42/CEE, e il fabbricante o i suoi rappresentanti autorizzati sono i responsabili finali della dichiarazione di conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile stabiliti nel regolamento sopra citato.

Attrezzature a pressione

I fabbricanti delle attrezzature a pressione i loro rappresentanti autorizzati devono garantire che i loro prodotti rispettino i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 2014/68/UE (PED).

Apparecchi a pressione trasportabili

Gli apparecchi a pressione trasportabili devono rispettare i requisiti stabiliti dalla Direttiva 2010/35/UE (TPED – Transportable Pressure Equipment Directive). I requisiti tecnici da rispettare sono definiti nell’ADR/RID.

Dispositivi di protezione individuale

La commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) deve rispettare i criteri tecnici stabiliti dal Regolamento UE 2016/425 (che modifica la Direttiva 89/686/CEE).

Apparecchiature marine

Le apparecchiature marine devono rispettare i requisiti stabiliti dalla Direttiva 2014/90/UE (MED – Marine Equipment Directive). I requisiti tecnici da rispettare sono definiti negli strumenti internazionali e nelle norme di prova incluse nei Regolamenti pubblicati dalla Commissione Europea.

Impianti di trasporto persone tramite funi

Gli elementi e gli impianti di trasporto persone tramite funi devono rispettare i criteri tecnici stabiliti dal Regolamento UE 2016/424 (che modifica la Direttiva 2000/9/CE); applicabile ai fabbricanti di componenti di sicurezza e sottosistemi, e ai loro rappresentanti autorizzati, importatori, ecc., che sono responsabili della conformità ai requisiti.

Apparecchi a gas

Applicabile agli apparecchi che funzionano con combustibili gassosi e ai loro dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione, questi prodotti devono essere progettati e fabbricati in conformità ai requisiti stabiliti nell’Allegato I del Regolamento sopra menzionato.

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